IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta'
di lettere e filosofia  in  data  26  aprile  1990,  consiglio  della
facolta'  di  lingue  e letterature straniere in data 11 maggio 1990,
consiglio di  amministrazione  in  data  28  settembre  1990,  senato
accademico in data 9 ottobre 1990);
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 16 luglio 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato  con  i decreti approvati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  per  le  scuole  di   specializzazione,
all'art.  267  contenente  l'elencazione  delle  scuole  medesime, e'
aggiunta la scuola di specializzazione in storia dell'arte.